Il Mistero della Enrica Lexie

marò india lexiaNegli ultimi giorni il nome di questa nave sta facendo il giro dei vari giornali e compare in tv con una certa frequenza, questa volta non ci sono navi affondate, naufraghi in abito da sera o comandanti da sbattere in copertina, ne hostes in fuga ma due “marò” (Massimiliano Latorre e Salvatore Girone) [Nel gergo della marina militare significa marinaio], ovvero funzionari italiani che rischiano di morire (pena di morte) se ritenuti colpevoli dal tribunale indiano.
Giusto per avere una visione chiara a 360 ° magari in molti si staranno chiedendo come mai su di una nave mercantile italiana siano presenti dei militari italiani?

La risposta è molto semplice, lo scorso 13 luglio 2011 nel decreto legge sul rifinanziamento delle missioni all’estero viene consentito l’uso di nuclei delle forze armate e di servizi di vigilanza privata come misura di protezione dagli attacchi dei predoni o pirati.
L’articolo 5 del decreto legge del governo sul rifinanziamento delle missioni militari all’estero autorizza il ministero della Difesa a stipulare con l’armatoria privata italiana convenzioni per la protezione delle navi battenti “bandiera italiana”.
L’imbarco dei militari o in alternativa di servizi di vigilanza privata, è “a richiesta e con oneri a carico degli armatori”.
Sempre l’articolo 5 del decreto legge – intitolato “Ulteriori misure di contrasto alla pirateria” – consente l’imbarco su navi italiane di “nuclei militari di protezione (Nmp) della Marina, che può così avvalersi anche di personale di altre Forze Armate e del relativo armamento previsto per l’espletamento del servizio”.

Al comandante di ciascun nucleo, spiega il secondo comma dell’articolo del decreto legge, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria.
Ritorniamo al fatto che ha attirato l’attenzione dei media. Alcuni giorni fa la nave mercantile italiana “Enrica Lexie” è stata attaccata da un unità pirata in acque internazionali, a circa 30 miglia nautiche al largo della costa sud-occidentale dell’India da una non meglio identificata imbarcazione, il personale della Marina italiana a bordo, «seguendo i protocolli internazionali, dopo ripetuti avvertimenti e dopo aver verificato con binocoli che i pirati erano armati, ha sparato gradualmente alcuni colpi di avvertimento, ed i pirati si sono allontanati».
Nell’allontanarsi due componenti dell’equipaggio perdono la vita, si tratta secondo fonti indiane non di pirati ma di due pescatori.

La dinamica di quanto accaduto al largo delle coste indiane è ancora tutta da verificare, tuttavia lo Stato maggiore della Marina, sottolinea che l’atteggiamento del peschereccio era stato giudicato dall’equipaggio del mercantile «chiaramente ostile, tipico dei pirati» e che il motopesca «si è allontanato dopo la terza raffica di avvertimento, senza danni evidenti a bordo».
Purtroppo due persone hanno perso la vita, all’inchiesta italiana spetterà il compito di stabilire se ed in che modo ci siano eventualmente delle responsabilità da parte dei marò italiani, però prima di scatenare una caccia alle streghe inutile ed in barba al dirtto internazionale oltre che fomentare odio verso una nazione, l’Italia, che ogni anno accoglie e da lavoro a molti indiani è bene ricordare agli amici indiani che:

1) Art. 5 codice della navigazione italiana-Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di navi e di aeromobili in navigazione
1. Gli atti ed i fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità di uno Stato estero sono regolati dalla legge nazionale della nave o dell’ aeromobile in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni sull’ applicazione delle leggi in generale, dovrebbe applicarsi la legge del luogo dove l’ atto è compiuto o il fatto è avvenuto.
2. La disposizione del comma precedente si applica agli atti ed ai fatti compiuti a bordo di una nave o di un aeromobile di nazionalità estera nel corso della navigazione in luogo o spazio soggetto alla sovranità dello Stato italiano, sotto condizione di reciprocità da parte dello Stato al quale la nave o l’ aeromobile appartiene.

2) Con la locuzione genuine link si indica il rapporto originario tra la nave e lo Stato in cui è immatricolata e di cui batte bandiera; tale rapporto definito dalla Convenzione di Ginevra del 1958 e ripreso dalla convenzione di Montego Bay del 1982 (UNCLOS) sul diritto internazionale del mare viene efficacemente riassunto nella nota formula del one State, one flag, one ship.

La nazionalità della nave è naturalmente connessa alla bandiera che essa batte, bandiera che consente in tutto il mondo e a tutti gli effetti di individuare la nave come appartenente ad uno Stato, come parte del suo territorio e quindi come entità assoggettata alle leggi di tale Stato.

Mirko
Pazzoperilmare.com